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Sintesi della Normativa legge 68/99 e successivi DM, DPR e circolari Per una visione completa si rimanda al sito del Ministero del Lavoro.
Soggetti obbligati all'assunzione e quota d'obbligo Esoneri e contributi esonerativi Cessazione del rapporto di lavoro
SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ASSUNZIONE E QUOTA D'OBBLIGO :
In caso di assunzione di lavoratore disabile con contratto a tempo parziale superiore al 50%, il lavoratore si computa come unità. Per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione scatta solo in caso di una nuova assunzione. In tal caso l'inserimento del lavoratore disabile deve avvenire entro dodici mesi dalla data della nuova assunzione. Nel caso in cui il datore di lavoro effettui una seconda assunzione contestualmente si dovrà assumere il lavoratore disabile.
Per la determinazione del numero dei disabili da assumere, non sono computabili : i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, di reinserimento, di apprendistato, con contratto di lavoro a domicilio, di telelavoro, i contratti a termine di durata inferiore o pari a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori temporanei, i lavoratori distaccati all'estero, lavoratori già in forza come disabili o altre categorie. Possono essere computati nella quota d'obbligo i lavoratori diventati disabili in costanza di rapporto di lavoro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60% purchè non siano diventati inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
ESONERI E CONTRIBUTI ESONERATIVI I datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, su domanda, possono essere esonerati dall'obbligo di assunzione con il versamento di un contributo esonerativo di Euro 12,91 per ogni giorno lavorativo e per ogni persona non assunta . L'esonero si ottiene solo in presenza di adeguata motivazione.
L'obbligo è sospeso nei confronti delle imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:
In attesa di ricevere l'autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. Riferimento normativo art. 3 legge 68/99 Entro 60 giorni dal termine di tale sospensione, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere
Su motivata richiesta, i datori di lavoro - che occupano più di 50 dipendenti - (circ. n. 36 del 6-6-00) possono assumere in un'unita' produttiva un numero di lavoratori superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive ubicate anche in regioni diverse.
Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con il datore di lavoro al fine di favorire l'inserimento dei disabili. Nelle convenzioni si possono stabilire i tempi, e modalità delle assunzioni (facoltà di scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto a termine, periodi di prova piu' ampi). L'organismo competente può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, se giustificati da specifici progetti di inserimento mirato.
Attraverso le convenzioni e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare:
Apposite convenzioni possono essere finalizzate per l'inserimento temporaneo dei disabili presso cooperative sociali o presso disabili liberi professionisti, anche operanti sotto forma di ditte individuali) ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto e può riguardare un solo lavoratore se l'azienda occupa meno di 50 dipendenti, e non superiore al 30% se l'azienda occupa più di 50 dipendenti.
Le convenzioni sono subordinate ai seguenti requisiti:
Omissione totale o parziale del versamento della contribuzione (relativa all'esonero): la somma dovuta può essere maggiorata dal 5 al 24% su base annua.
Le imprese sia pubbliche che private qualora partecipino a gare di appalto pubbliche devono attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
I prospetti informativi dal quale risultano il n. complessivo dei dipendenti e il n. ed i nominativi dei lavoratori disabili devono essere inviati entro il 31 gennaio di ogni anno. I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, devono trasmettere i prospetti informativi separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede e, complessivamente, al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata entro 10 giorni
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